1. (Articolo 8, Atto Costitutivo): “Il Centro, come Associazione privata non riconosciuta, nasce dalla premessa che quando vi è decadenza umanistica, scientifica e morale, quando le istituzioni pubbliche per la ricerca naufragano, è compito dell’iniziativa privata riaprire la possibilità di una ricerca innovatrice come alternativa, promessa e contributo per il futuro – così come per esempio avvenne con le Scuole Private Napoletane nel ‘700 (illuminismo napoletano). Nessun’epoca può infatti progredire se i suoi ricercatori e operatori sono asserviti, né l’avanzamento più significativo solitamente è nato, secondo la lezione del Croce, dai regolamenti di pensiero e d’azione preesistenti. La libera ricerca di individui, piccole organizzazioni e centri privati è perciò indispensabile, non solo per l’apertura e realizzazione di tutti coloro che direttamente vi partecipano, ma anche universalmente e in funzione dell’interesse generale, aprendo quelle strade di futuro di cui la collettività può beneficiare. Il frutto di questa ricerca, pertanto, è sempre qui inteso in rapporto all’evoluzione della società, e i suoi contributi intenti a dialogare ed eventualmente entrare nel patrimonio delle pubbliche istituzioni”.